a cura di Serena Ientile
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 si intendono quelle derivanti della violazione dell’errata applicazione delle disposizioni del libro terzo titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di di inammissibiità , presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è leggittimato a partecipare l’Amministratore, previa delibera assemleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al madiatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispon, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza si deve intendere non accettata .
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 tenendo conto delle necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.
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