Nella sentenza n.23087 dell’11 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che deve ritenersi nulla la rinuncia siglata dal lavoratore avente ad oggetto le competenze dovutegli all’atto della futura cessazione del rapporto.
Nella pronuncia in commento, gli ermellini hanno così ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio, in quanto diritto futuro, non può ancora essere considerato come entrato nel suo patrimonio e, per tale ragione, deve ritenersi irrinunciabile.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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