Nella sentenza n.586 del 15 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente che, assente dal lavoro per malattia, era stato sorpreso a svolgere le proprie prestazioni all’interno del bar della consorte.
Nel caso in commento il dipendente si era giustificato sostenendo che la patologia della quale risultava affetto fosse tale da non impedirgli di uscire e che, quand’anche avesse frequentato il bar della moglie, non per questo poteva desumersi che avesse svolto in favore di essa un’attività lavorativa.
Investiti della questione, gli ermellini hanno sottolineato, tuttavia, come nel corso dell’istruttoria fosse emersa chiaramente la prova dello svolgimento dell’attività lavorativa dell’uomo, in maniera non episodica, presso l’esercizio commerciale della consorte.
Ciò chiarito, la Suprema Corte ha poi precisato che il dipendente avrebbe dovuto, quale condizione esimente, dimostrare che detta attività, svolta in favore di terzi, fosse compatibile con la patologia che, invece, ne aveva determinato l’assenza dal posto di lavoro, e fosse stata tale da non pregiudicare la sua guarigione.
In difetto di tali prove, la Cassazione ha pertanto confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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