Al via le domande per l’assegno Unico e Universale per i figli a carico

L”assegno unico e universale diventa realtà dal mese di marzo 2022 e i soggetti appartenenti all’ampia platea di beneficiari individuata dal legislatore possono presentare le relative istanze dal 1° gennaio 2022. Sono previste novità anche per il periodo di decorrenza, che va da marzo a febbraio di ciascun anno. La domanda per il riconoscimento dell’assegno ha validità annuale. L’erogazione dell’assegno avviene
mediante accredito su IBAN.

Requisiti.
L’assegno unico universale è riconosciuto a favore delle famiglie con figli minori oppure maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una
delle seguenti condizioni:
– frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a
8.000 euro (ma comunque il figlio deve essere sempre fiscalmente a carico del genitore);
– rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per
l’impiego (iscrizione al centro per l’impiego);
– svolgimento del servizio civile universale.

Importi erogati e soggetti interessati.
L’importo erogato, per le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, è pari a 175
euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 euro dal terzo in poi.
Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. Inoltre, è previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico. Inoltre il riconoscimento avviene senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
Sono previste anche apposite maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
È corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Termini e decorrenze.
L’assegno viene erogato a partire dal mese di marzo di ogni anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno ha validità annuale e dovrà essere presentata a
decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno, in modalità telematica all’INPS oppure presso gli istituti di patronato.

Fasce di reddito per tipologia.
Per ciascun figlio minorenne spetta un importo pari a:
– 175 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
– fino a 50 euro mensili per famiglie con ISEE superiore a 40mila euro o non dichiaranti ISEE.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno è previsto un importo
variabile tra:
– 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
– 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro.
Per ciascun figlio oltre il secondo è prevista una maggiorazione che va da:
– 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
– 15 euro con ISEE superiore a 40mila euro.

È importante rammentare che l’importo erogato a titolo di assegno unico, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Requisiti di spettanza.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente
deve essere in possesso congiuntamente dei requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) residenza e domicilio in Italia;
d) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno può essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS oppure presso gli istituti di patronato.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è
riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Per la presentazione oltre il 30 giugno, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo
a quello di presentazione della domanda.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del
nucleo familiare deve essere comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

Roberto Alicandri