Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità

Contributo ai genitori con figli con disabilità.

Il 10 marzo 2022 l’INPS ha pubblicato una circolare con la quale vengono ricordati i requisiti e vengono fornite le istruzioni per la richiesta del contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità.

In cosa consiste il beneficio.

Il beneficio consiste in un contributo mensile, fino a un massimo di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità almeno del 60%, conviventi con il genitore richiedente.
Tale assegno, in ogni caso, non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è cumulabile con il Reddito di cittadinanza.

Definizioni.

In relazione al beneficio, i termini utilizzati per i destinatari vanno così intesi:
· “nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
·  “genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
·  “genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.

Requisiti del genitore richiedente.

La domanda per ottenere il contributo mensile può essere presentata dal genitore che sia in possesso, di tutti i seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un ISEE non superiore a 3.000 euro.
c) essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
d) essere parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

In sostanza il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano. Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

Tempi e modi per presentare la domanda.

Per poter ottenere il beneficio bisogna presentare domanda ogni anno. La domanda va presentata, da parte del genitore, all’INPS, dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica. La presentazione può essere fatta personalmente oppure mediante patronato (in modo gratuito).

Il genitore dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti dal decreto per l’accesso alla misura sotto la propria responsabilità, autocertificandone il possesso nel modulo telematico di presentazione della domanda. L’INPS procederà a verifiche: la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Iter della domanda e verifiche dell’INPS.

Una volta che è stata presentata la domanda, l’INPS verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche. L’INPS provvede direttamente alla verifica dei requisiti di natura economico-patrimoniale. Gli altri requisiti, autocertificati nella domanda, si considerano posseduti a meno che non intervenga comunicazione contraria da parte delle Amministrazioni competenti alla verifica, anche in sede di controllo successivo.

Entità del contributo.

Se la domanda verrà accolta, l’INPS erogherà ogni mese 150 euro al mese. Tale cifra sarà riconosciuta da gennaio per l’intera annualità. Nel caso di due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
-300 euro mensili, nel caso di due figli;
-500 euro mensili, dai tre figli in poi.

Priorità delle erogazioni.

Sono a disposizione dell’INPS 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, così come previsto dalla legge di Bilancio 2021. In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti.
A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio. Tali criteri costituiscono titolo di preferenza nell’assegnazione del beneficio.

Modalità di erogazione.

Al momento della richiesta, il genitore può indicare la modalità preferita, scegliendo tra bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto comunque deve essere intestato al richiedente.

Tempistiche di erogazione e arretrati.

INPS provvede al pagamento entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande. Nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento.
Solo per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti. L’istruttoria delle domande di competenza dell’anno 2021 verrà completata comunque entro l’anno 2022; entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.
Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda fino al 31 marzo 2022. Se espressamente richiesto dal genitore, le domande presentate avranno valenza per entrambi gli anni di competenza 2021 e 2022 e la verifica del diritto alla prestazione per gli anni 2021 e 2022 sarà effettuata sulla base dei requisiti posseduti al momento della domanda.

Roberto Alicandri