E’ stata emessa dal comune di Anzio l’ordinanza con le “Misure di prevenzione e contrasto fenomeni legati alla Movida”.

Su tutto il territorio comunale dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 30/09/2023 é fatto ORDINE di:

1. La chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino di: – tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini); – attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini); – associazioni e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i giorni dalle 22.00 alle 06.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici.

3. E’ consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente per il consumo all’aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile; sono da considerare in deroga al punto 3) i Ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata.

4. per quanto concerne il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori si applicano le sanzioni previste dall’art. 689 del c.p. e ss.mm.ii e la L. n.125 del 30.03.2001.

 

5. La sospensione della diffusione di musica all’interno e all’esterno dei locali dalle ore 24.00 tutti i giorni, consentendo l’emissione sonora come sottofondo ed a condizione che la stessa non sia percepibile dall’esterno e/o negli edifici attigui, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme e/o disposizioni in materia, con l’obbligo di esporre la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà d’impatto acustico ex DPR n 227 del 2011” debitamente asseverata dal “tecnico competente”.

 

6. L’obbligo di esposizione in modo visibile di un cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza dei divieti imposti dal presente atto.

 

7. L’accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali per il pagamento di una somma da euro 25 a euro 500. Fatto salvo quanto possa ritenersi perseguibile ex art. 650 e 659 del Codice Penale.

 

8. La recidiva delle condotte di cui è fatto divieto e per le quali è prevista la sanzione di cui al punto 7. dell’ordinanza de quo, determina da parte dell’autorità amministrativa preposta, un provvedimento che miri all’interruzione delle condotte già sanzionate e reiterate, mediante la sospensione dell’attività dai 3 ai 5 giorni a seconda della gravità dei casi.