Disagi acqua. Perchè il sindaco Coppola non denuncia il gestore?

La lettera dei consiglieri di opposizione.
“Tuteliamo i nostri diritti e diamo un valore alle bollette che mensilmente paghiamo!
Sindaco, si schieri dalla parte dei cittadini e non dalla parte dei gruppi di potere politico – economici che appaiono ben evidenti e forti nel suo centrodestra. Sindaco insomma per essere diretti scelga di tutelare la città e non di tenere buona Forza Italia.
Coppola il suo silenzio ‘forzato’ dimostra quanto lei abbia le mani legate! 
Ci aspettiamo un atto di coraggio nel difendere e garantire i diritti dei nettunesi, ecco i perché:
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito  che: “Con riguardo a pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile il Concessionario ha l’obbligo di mantenere in buono stato le condutture dell’impianto  di distribuzione  all’uopo  predisposto, che  e’ strumentale rispetto al
servizio  oggetto  della concessione”.
In sostanza, prosegue la Corte, la rottura di una conduttura, a meno che non dovuta al verificarsi di una calamità naturale, non può ritenersi come evento straordinario e imprevedibile tale da escludere ogni tipo di responsabilità della Società per i danni e i disagi arrecati agli utenti.
Di pari passo la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’omessa fornitura di acqua potabile  genera notevoli disagi quali: la difficoltà ad attendere all’igiene personale e della casa, all’impossibilità di usare acqua calda, elettrodomestici e di soddisfare in genere le esigenze di vita primarie e basilari. 
Suddetti disagi ripercuotendosi  sul diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, costituzionalmente garantita dall’art. 2 della Costituzione, fanno riconoscere  il risarcimento del danno  esistenziale  il quale può essere provato anche con presunzioni o attraverso  il ricorso a fatti notori.
Tra la Società che gestisce la fornitura e l’utente si instaura un rapporto giuridico definito dal codice civile come contratto di somministrazione  con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose (art 1559 c.c.)”.
Antonio Taurelli
Simona Sanetti
Waldemaro Marchiafava 
Marco Federici
Daniele Mancini
Roberto Alicandri