Multe salate per i maleducati che buttano a terra: cicche, fazzoletti e gomme da masticare
di Claudio Pelagallo
Rendere gli italiani più “green”, non solo verdi, ma più educati e puliti: è questo l’obiettivo della nuova legge . Una sorta di agenda verde del Paese che in 79 articoli di legge delinea la strada verso la decarbonizzazione e l’economia circolare. Alcuni esempi: buttare in strada lo scontrino appallottolato del bar dopo il caffè o un mozzicone di sigaretta spento sul marciapiede costerà caro al maleducato di turno. È stato pubblicato , infatti, sulla Gazzetta Ufficiale il testo della legge 28 dicembre 2015, n. 221 riguardante la green economy, con novità anche sulla raccolta dei mozziconi di sigarette. La legge, chiamata “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“, entrerà in vigore il 2 febbraio 2016. Ecco come nella legge vengono regolamentati mozziconi di sigarette, gomme da masticare, fazzolettini e scontrini ( in termini ufficiali, i rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni).
Art. 40
Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti
di piccolissime dimensioni
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). - 1. I comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei
mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di
informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul
suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime
dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri
abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e'
aumentata fino al doppio»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte
degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle
conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei
mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime
dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonche' alla pulizia del
sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita'
attuative del presente comma».





