Dal 2 febbraio, multe salate per chi getta a terra mozziconi, gomme da masticare e fazzolettini

Multe salate per i maleducati che buttano a terra: cicche, fazzoletti e gomme da masticare

di Claudio Pelagallo

mozziconiRendere gli italiani più “green”, non solo verdi, ma  più educati e puliti: è questo l’obiettivo della nuova legge . Una sorta di agenda verde del Paese che in 79 articoli di legge delinea la strada verso la decarbonizzazione e l’economia circolare. Alcuni esempi: buttare in strada lo scontrino appallottolato del bar dopo il caffè o un mozzicone di sigaretta spento sul marciapiede costerà caro al maleducato di turno. È stato pubblicato , infatti,  sulla Gazzetta Ufficiale il testo della legge 28 dicembre 2015, n. 221 riguardante la green economy, con novità anche sulla raccolta dei mozziconi di sigarette. La legge, chiamata “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“, entrerà in vigore il 2 febbraio 2016. Ecco come nella legge vengono regolamentati mozziconi di sigarette, gomme da masticare, fazzolettini e scontrini ( in termini ufficiali, i rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni).

                         Art. 40 
 
                Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti 
                     di piccolissime dimensioni 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 232-bis  (Rifiuti  di  prodotti  da  fumo).  -  1.  I  comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione  sociale  appositi  raccoglitori  per  la  raccolta  dei
mozziconi dei prodotti da fumo. 
  2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero  dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  attuano  campagne  di
informazione. 
  3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei  prodotti  da  fumo  sul
suolo, nelle acque e negli scarichi. 
  Art. 232-ter (Divieto  di  abbandono  di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano  dei  centri
abitati  e  per  limitare  gli  impatti  negativi   derivanti   dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di  carta  e  gomme  da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti  sul  suolo,  nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi»; 
    b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui  all'articolo  232-ter  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trenta  a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui  all'articolo  232-bis,  la  sanzione  amministrativa  e'
aumentata fino al doppio»; 
    c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti  dai  proventi  delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e  destinato  alle  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio  sono  state  accertate  le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma  1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da  parte
degli stessi comuni,  volte  a  sensibilizzare  i  consumatori  sulle
conseguenze  nocive  per  l'ambiente  derivanti  dall'abbandono   dei
mozziconi  dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni di cui all'articolo  232-ter,  nonche'  alla  pulizia  del
sistema   fognario   urbano.   Con   provvedimento   del    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero dell'interno e  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'
attuative del presente comma».