Il caso di specie è quello di una lavoratrice alle dipendenze di una farmacia ospedaliera che, declassata dal ruolo di direttrice a quello di coadiutrice, aveva occupato la stanza del nuovo direttore, ignorando l’invito ad allontanarsene. Per tale ragione, alla donna era stato irrogato il licenziamento per giusta causa.
Tuttavia, nella sentenza n.21734 del 26 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il recesso, non avendo ravvisato in una simile infrazione una colpa sufficiente a minare in maniera irrimediabile il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.
Sul punto, infatti, gli ermellini hanno chiarito che, nonostante l’evidente insubordinazione della lavoratrice, la sua condotta, di fatto, non avendo arrecato nocumento alcuno all’attività aziendale, non poteva essere ricondotta al concetto di giusta causa di cui all’art.2119 del codice civile.
Dott. Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
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