Nella giornata di oggi, in attesa che venga attivato il canale di trasmissione delle domande e che soprattutto venga resa nota la documentazione necessaria da consegnare ai patronati per la spedizione delle stesse, l’Inps ha pubblicato una nuova circolare per circoscrivere i dettagli contabili e fiscali dell’indennità “Covid
19” e le categorie che specificatamente vi rientrano.
Per rendere più chiara possibile l’individuazione delle categorie coinvolte da questa indennità e i requisiti
necessari, ritengo utile fare una suddivisione in base a chi sono rivolte.
1) Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
L’indennità è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020,
compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla
Gestione separata Inps. Questi soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non
devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla
medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di trattamento
pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
Per questa tipologia di lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020
pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.
2) Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Inps
E’ prevista una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Sono ricomprese le figure degli imprenditori
agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani,
commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
La prestazione è riconosciuta a queste categorie di lavoratori a condizione che non siano titolari di
trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda,
ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps. Tra i beneficiari sono
compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla
previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Per questi lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600
euro che non concorre alla formazione del reddito.
3) Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
E’ prevista una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo
e degli stabilimenti termali.
In particolare questa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico
diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
Per questi lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600
euro che non concorre alla formazione del reddito. Trattandosi questa di una disposizione applicabile esclusivamente ad una specifica categoria di lavoratori,
si è reso necessario individuare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari a
questa indennità. Per semplicità ne elenco le più rappresentative legate al nostro tessuto economico
territoriale:
– alberghi;
– villaggi turistici;
– colonie marine;
– affittacamere, case vacanze, bed and breakfast e residence;
– alloggi connessi ad aziende agricole;
– aree campeggio;
– ristorazione con somministrazione;
– ristorazione connesse ad aziende agricole;
– ristorazione ambulante;
– ristorazione da asporto
– bar, pub, birrerie, caffetterie ed enoteche;
– stabilimenti balneari;
– gelaterie e pasticcerie;
– agenzie di viaggio;
– guide ed accompagnatori turistici.
4) Indennità ai lavoratori del settore agricolo
E’ previsto il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli
operai agricoli a tempo determinato. Nell’ambito di applicazione rientrano anche le figure equiparate
come piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, può essere riconosciuta, purché questi
lavoratori abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non
siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
5) Indennità lavoratori dello spettacolo
E’ prevista una indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo alla
quale possono accedere i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico
diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori
dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro. Questi
lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Per questi lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600
euro che non concorre alla formazione del reddito.
I lavoratori destinatari di tutte queste tipologie di indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse,
dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, si possono utilizzare i
consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e come sempre ci si può rivolgere agli Enti di
Patronato. Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’
COVID 19” presente sul sito internet dell’INPS. Si rammenta infine che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione
agricola (fino al 1 giugno) e delle Naspi (dai precedenti 68 giorni a 128 giorni).
Dott. Roberto Alicandri