Questa volta parliamo di parti comuni di un edificio ovvero dell’Articolo 1117 c.c.
Il nuovo articolo stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo sucui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti , i tetti e i lastrici solari, le scale,i portoni d’ingresso, i vestiboli,gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, come la portineria, inclusol’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori , i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo,anche da satellite o via cavo e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condolini, ovvero in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche
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