Ortofrutta, stop al farwest. Le regole ci sono e vanno fatte rispettare

[sg_popup id=”3″ event=”onload”][/sg_popup]di Eduardo Saturno

In Italia la vendita di prodotti ortofrutticoli è disciplinata dal Decreto legislativo n. 306 del 2002, in vigore dal 2003, che ha recepito una Direttiva europea in materia (Ce 2200/96) ed impone a chi vende frutta e verdura fresche un’etichettatura con determinate caratteristiche obbligatorie. Tale obbligo sussiste sia per i prodotti confezionati che per  quelli venduti sfusi. In ambo i casi, vanno definite in modo chiaro e leggibile alcune indicazioni circa la natura del prodotto, la sua origine e le sue specificità commerciali.Per i prodotti venduti sfusi al dettaglio, il rivenditore deve apporre sulla merce una tabella, sulla quale siano rappresentate in caratteri chiari e leggibili le indicazioni relative a:

  • varietà (ad esempio, “melegolden”);
  • origine del prodotto (Paese d’origine ed eventualmente zona di produzione);
  • categoria (I, II, Extra, in relazione alle specifiche del prodotto alle caratteristiche);
  • eventuali additivi aggiunti per il trattamento di superficie della frutta;
  • eventuale calibro (facoltativo).

Nel caso in cui invece i prodotti siano venduti in imballaggi preconfezionati, le indicazioni previste per la marcatura devono essere presentate in modo chiaro e leggibile, indelebili e visibili all’esterno in caratteri raggruppati su uno stesso lato. Va inoltre indicato il peso netto, a meno che non si tratti di prodotti venduti abitualmente al pezzo. In questo caso, l’etichettatura deve indicare il numero di pezzi, se il numero di pezzi non può essere chiaramente visto e facilmente contato dall’esterno.Nel caso specifico della categoria si fà riferimento essenzialmente alla regolarità di forma e colore del frutto, seguendo la seguente classificazione:

  • categoria extra, per i prodotti privi di difetti di qualità superiore;
  • I categoria, per i prodotti di buona qualità; in questo caso sono tollerati i lievi difetti di forma e di colorazione, oltre che le imperfezioni della buccia;
  • II categoria, per i prodotti di qualità mercantile, per i quali sono tollerati i difetti di forma e di colorazione, la rugosità della buccia e le alterazioni esterne.

Poche ma ineccepibili regole. Peccato però che nella nostra città ci sia un congruo numero di attività commerciali che è stata abituata a tararle a proprio uso e consumo: orari di apertura smodatamente dilatati, prodotti di ignota provenienza accatastati sui marciapiedi, interni invasi da insetti di ogni tipo. Tutte cose che quotidianamente si palesano davanti ai nostri occhi e di quelli che dovrebbero intervenire a tutela del cittadino. E proprio a tali Istituzioni, Sindaco in testa, chiediamo di intervenire per riportare la situazione nell’ambito della legalità perché le leggi si applicano, non si interpretano.