Anzio. Falasche, addio concessione. Non è mai troppo tardi

di Giovanni Del Giaccio

Pubblico di seguito la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Falasche Lavinio. Avere ragione, in questi casi, conta poco. Però mi piace sottolineare che c’era chi ribadiva, quando scrivevo, “eh ma ci stanno i ragazzini”. C’era chi aveva trasformato, prima e dopo, quell’impianto in un “votificio”, al netto delle indagini su un’evasione fiscale commessa su un terreno pubblico. C’era chi, in Comune, si girava dall’altra parte perché così voleva la politica (sempre lui, il dirigente “signorsì”) e si è mosso come si legge nella sentenza solo nel 2022, quando la commissione d’accesso era insediata e si provava – invano – a nasconderle le carte. C’era, sempre in Comune, chi si arrampicava sugli specchi di pareri legali per prendere tempo, rinviare, cercare soluzioni che non c’erano. Poi, solo poi, è arrivato il provvedimento di decadenza datato 27 febbraio di quest’anno ovvero sotto la gestione della commissione straordinaria. Prima si dava retta alla politica, magari conveniva. La responsabilità della gestione del patrimonio, come quella del demanio, di una macchina amministrativa in diversi settori “votata” al sindaco o all’assessore di turno è sì di chi faceva politica ma anche di chi la seguiva per un posto al sole nella struttura. I primi hanno pagato “regalando” ai cittadini lo scioglimento del Comune, i secondi inspiegabilmente restano lì. In una qualsiasi società privata sarebbero stati messi alla porta. Ah, in tutto questo le varie società che si sono susseguite, le diverse gestioni dell’impianto, chi in Comune – politico, funzionario o dirigente – faceva sì che il Falasche gestisse come voleva quell’impianto, cosa hanno insegnato “ai ragazzini”?

LA SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6821 del 2023, proposto da

ASD FALASCHE LAVINIO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Pietro Minicuci che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

COMUNE DI ANZIO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Chiara Reggio d’Aci che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prot. gen. n. 15500 del 27/02/23 con cui il Comune di Anzio ha dichiarato la decadenza della ricorrente dalla convenzione n. 2938/2021 serie 3 avente ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo comunale “Villa Claudia”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Citta’ di Anzio;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;

Considerato, in particolare, che:

– il gravato provvedimento di decadenza contesta alla ricorrente il mancato pagamento sia delle somme dovute a titolo di canone per la concessione attualmente in essere sia di quelle riferibili alla precedente concessione;

– è incontestato che la ricorrente non abbia mai pagato (per oltre un anno) il canone della concessione oggetto dell’atto del 06/09/21;

-tale circostanza, di per sé, giustifica la decadenza della concessione secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della convenzione;

– la clausola in questione deve ritenersi legittima in quanto presidia e garantisce l’effettivo pagamento del canone concessorio costituente elemento essenziale del rapporto di diritto pubblico;

– inoltre, l’entità dei canoni non pagati e riferibili alla concessione del 06/09/21 (la morosità si protrae da oltre 18 mesi) induce a ritenere esistente la proporzione tra inadempimento e misura decadenziale adottata;

– ne consegue l’irrilevanza, ai fini della valutazione di fondatezza del gravame, di ogni contestazione circa la debenza delle somme riferibili alla precedente concessione;

– in senso favorevole alla ricorrente non può essere nemmeno valorizzata l’offerta di pagamento, da essa formulata con messaggio di posta elettronica del 01/03/23, da ritenersi del tutto tardiva;

-in proposito, va rilevato che la ricorrente ha omesso di provvedere al versamento nonostante le sollecitazioni più volte in passato formulate dall’amministrazione comunale con note del 18/07/22 e dell’11/08/22 (quest’ultima comunicata in pari data) e con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa all’associazione esponente il 23/09/22;

– nello stesso senso, un impegno spontaneo al pagamento, formulato dalla ricorrente con nota del 22/07/22, non ha avuto alcun seguito;

Considerato che, per questi motivi, l’istanza cautelare deve essere respinta;

Considerato che la reiezione della domanda cautelare comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese della presente fase processuale il cui importo è liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):

1) respinge l’istanza cautelare;

2) condanna parte ricorrente a pagare, in favore del Comune di Anzio, le spese della fase cautelare il cui importo liquida in euro duemila/00, oltre iva e cpa come per legge.

 

 

Fonte:https://giovannidelgiaccio.com/